La Corte Costituzionale con sentenza n. 286/2016 del 8 novembre 2016, depositata in data 21 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità delle norme dello stato civile e del codice civile, nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.
A seguito di tale pronuncia, l'ufficiale dello Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, come sottolineato dalla Corte, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno.
Tale accordo potrà essere manifestato personalmente da entrambi i genitori al momento della denuncia di nascita o mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da entrambi, qualora la denuncia di nascita sia presentata da uno solo dei genitori, come solitamente avviene nel caso di figlio nato all’interno del matrimonio. In mancanza di accordo fra i genitori, o in assenza di una espressa richiesta in senso diverso, al nato continuerà ad essere attribuito il solo cognome del padre.