Attività commerciali: il Sindaco d’Arienzo emana due ordinanze, per il contrasto all’abuso di alcool e sugli orari di intrattenimento musicale.

Pubblicato il 14 luglio 2018 • Avvisi

l Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha emanato due ordinanze: la prima relativa alla sicurezza urbana diretta al contrasto dell’abuso di alcool; la seconda agli orari di intrattenimento musicale e di chiusura dei pubblici esercizi. 

Con le due ordinanze si vanno a regolamentare l’attività degli operatori commerciali che soprattutto con la stagione estiva si trovano ad affrontare diverse problematiche. La prima ordinanza disciplina la vendita degli alcolici e non solo con particolare riferimento all’utilizzo di contenitori in vetro e in plastica, mentre, con la seconda, dopo vari incontri con gli operatori e ascoltate le esigenze dei residenti, sono stati disposti i nuovi orari per l’intrattenimento musicale e per la chiusura dei pubblici esercizi.

 

Ordinanza 37 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA DIRETTA AL CONTRASTO DELL’ABUSO DI ALCOOL NEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO

Fatta salva la normativa vigente in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e di vendita e somministrazione ai minori di anni 18, il Sindaco ordina a tutti gli operatori economici:

1) ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato), è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;

2) ai titolari o gestori di circoli o associazioni private (con somministrazione di alimenti e bevande ai soci) è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore per asporto nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno di locali autorizzati;

3) ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto ed attività analoghe) è consentita la vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00 purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all’interno dei locali;

4) ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, chioschi abilitati alla somministrazione, ed ambulanti itineranti ed in sede fissa) è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali; negli spazi esterni di propria pertinenza la somministrazione di tutti i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica;

5) Per le predette finalità, i titolari o gestori di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;

chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00.

 

Ordinanza 38

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

 

Il Sindaco ordina che:

a) Negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di tollerabilità e di esposizione indicati dalla normativa vigente; 

b) la chiusura di ogni attività dei pubblici esercizi per ciascun periodo dell’anno:

  • - dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno dopo le ore 02:00
  • - dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno dopo le ore 03:00; 
  • - dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno dopo le ore 02:00;

 

VIETA

nel centro abitato la diffusione della musica percepibile all’esterno oltre l’orario di seguito stabilito per ciascun periodo dell’anno:

  • dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno dopo le ore 24:00; 
  • dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno dopo le ore 02:00;
  • dal 1 luglio al 31 agosto solo il sabato dopo le ore 02:30 (domenica);
  • dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno dopo le ore 01:00; 
  • dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno dopo le ore 24:00.

 

INFORMA

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. n. 773/31 che prevede la sanzione accessoria della sospensione, che va da un periodo di uno a tre mesi, oltre la sanzione pecuniaria da €. 500,16 a €. 3.000,98 per inosservanza delle prescrizioni imposte dal Sindaco, nonché dell'art. 659 del C.P. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

La musica di sottofondo all'interno del locale è consentita entro i limiti vigenti di esposizione al rumore, compatibilmente con l'insonorizzazione del locale, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno.

 

Ordinanza 37 - Ordinanza 38


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