Ordinanza del Sindaco d’Arienzo: “Negozi chiusi 25-26 aprile e 1 maggio 2020”

Pubblicato il 22 aprile 2020 • Avvisi

Il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura dei negozi per sabato 25, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio 2020. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie e sono consentite le vendite su ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio.

Con il provvedimento - finalizzato al contenimento e contrasto al contagio nell’ambito dell’emergenza COVID-19, il Sindaco ha disposto - “la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nonché di quelle consentite nei mercati rionali su suolo pubblico, fatta eccezione per le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, nonché per le forme di vendita a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna”. d’Arienzo ha richiamato anche l’ordinanza n° 211 del 18 aprile 2020 del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Inoltre, vengono riconfermate le disposizioni dell’Ordinanza n. 31/2020 con cui si vieta, in esecuzione ai provvedimenti nazionali e regionali finalizzate al contenimento del contagio: ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza se non per motivate situazioni di necessità o urgenza; il raggiungimento di seconde case e località di vacanza; l’organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato.

L’inottemperanza alle disposizioni del provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni di legge e di quelle di cui all’art 4. del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Infine, l’effettuazione dei controlli e l’applicazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza è, naturalmente, demandata ai competenti organi di vigilanza (Polizia Locale, Carabinieri, Forze dell’ordine, ecc.).

 

Ordinanza

 

 


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