DAT - Dichiarazione Anticipata Trattamento

Ultima modifica 28 febbraio 2024

La “DAT” è la dichiarazione anticipata di trattamento, che viene anche chiamata “testamento biologico” o “di vita”.

Si tratta di un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (il disponente), capace di intendere e di volere, può "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari" nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.

Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

 

Come esprimere le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - Dat".

La DAT (oltre che per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’assistenza di un Notaio) può essere espressa in forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo.
La DAT può essere oggetto di successiva revoca e/o modifica in qualsiasi momento da parte del disponente.

L'interessato potrà esprimere la DAT per iscritto nel modo che ritiene più opportuno, anche chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia, e inserendo:

  • i propri dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza)
  • l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.)
  • il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche
  • data e firma

Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e in grado di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT. Il fiduciario può essere oggetto di revoca e sostituzione in qualsiasi momento.
Il nominativo del fiduciario che abbia accettato l'incarico mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo, viene trasmesso, previo consenso, alla Banca Dati Nazionale, a cui potrà accedervi.
Se la DAT non contiene l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le stesse disposizioni mantengono efficacia in ordine alle volontà del disponente.

In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.


Successivamente al deposito della DAT, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad alimentare il “Registro informatico delle DAT” istituito presso il Comune.
 
Il Registro delle DAT ha la funzione di
  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
  • registrare la nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Contestualmente alla presentazione della DAT il disponente potrà esprimere il proprio consenso o diniego all’inserimento della stessa e dei relativi dati nella Banca Dati Nazionale delle DAT. In caso di diniego potrà indicare un luogo dove è conservata la DAT per la consultazione nei casi previsti.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

 

Dove e come depositare la DAT

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT presso il Comune deve:

  • Redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento debitamente sottoscritta;
  • Compilare il modulo “Consegna della DAT” (disponibile in questa pagina), allegando copia del proprio documento di identità e della tessera sanitaria;
  • Nel caso in cui sia stato nominato un fiduciario far compilare e sottoscrivere dallo stesso il modulo “Accettazione incarico fiduciario” (disponibile in questa pagina) ed allegare copia del documento di identità del sottoscrittore;
  • Prenotare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile per il deposito della DAT, mediante al numero telefonico 0884566235.
  • Presentarsi il giorno ed orario dell’appuntamento presso l’Ufficio Stato Civile, muniti del documento di identità e di tutta la modulistica debitamente compilata.

Una volta consegnata la DAT, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà apposita ricevuta di deposito, conserverà copia della documentazione presentata in luogo sicuro e, se espresso il relativo consenso, provvederà all’inserimento dei dati relativi e di copia della DAT nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute.


Si precisa che l'addetto ricevente:

  • non è responsabile di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
  • non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
 
Revoca registrazione della DAT


La DAT potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza, presentando all’Ufficio Stato Civile una nuova DAT ovvero una dichiarazione in cui si esprime la volontà di revocare la DAT precedentemente depositata.

Modifica della DAT
Il Disponente può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della DAT precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.

Normativa di riferimento
  • Legge n. 219 del 22 dicembre 2017
  • Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Istituisce presso il Ministero della salute la Banca dati destinata alla registrazione delle DAT. 
  • Decreto Ministero della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019 - Disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

Sportello Anagrafe e Stato Civile

 

Moduli

 

Link Utili

Regolamento
27-02-2024

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Allegato 1
28-02-2024

Allegato 87.77 KB formato pdf

Allegato 2
28-02-2024

Allegato 131.95 KB formato pdf

Allegato 3
28-02-2024

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Allegato 4 - Istanza di consegna delle Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT
28-02-2024

Allegato 73.65 KB formato pdf

Informativa per Banca Dati Nazionale
28-02-2024

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Informativa Registro Dat
28-02-2024

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