Imposta municipale propria (i.m.u.) – 2022

Published on 12 December 2022 • Avvisi , Tributi

Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2022. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2022 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune , con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

Aliquote e detrazioni d’imposta

Tipologia imponibile

Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze

ZERO

Abitazioni principali A1-A8 –A9 e relative pertinenze (fattispecie attualmente  non presenti nel territorio)

5 PER MILLE

detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

€ 200,00

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ZERO

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato.

ZERO

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D

9,6 PER MILLE

Aree edificabili

9,6 PER MILLE

Altri Immobili

9,6 PER MILLE

Immobili cat. D/10

0,00 PER MILLE

Fabbricati rurali strumentali

1,00 PER MILLE

Terreni agricoli

ESENTI PER LEGGE

Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

 ESENZIONI

Per l'anno 2022 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:

  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate (Vedi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  • Ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “… i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO

(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

(sentenza della Corte costituzionale del 12.09.2022 depositata il 13.10.2022, n. 209).

Con la sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall’anno 2012, la fattispecie dell’abitazione principale IMU ai fini dell’esenzione dal tributo.

In base a quanto disposto dall’art. 136 della Costituzione e dell’art.30 della Legge 87/1953, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista in materia della “vecchia” IMU (regolata dall’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e della “nuova” IMU (disciplinata dall’art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.

 Ai fini dell’esenzione, si precisa che l’abitualità della dimora in un determinato luogo si “caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (cd. Elemento oggettivo), e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (cd. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.... “(Cassazione civile, sez. I, 15/02/2021, n. 3841).

Inoltre il controllo della abitualità della dimora  è costituito dal riscontro dell’esistenza dei contratti, dagli allacciamenti e consumi relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o acqua, nonché dal riscontro di eventuali posizioni fiscali ai fini della tassa rifiuti (es, riduzioni uso saltuario).

 

Informazioni

La società Publiservizi srl, concessionaria dell’IMU è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti nei normali orari di apertura al pubblico:

  • tutte le mattine da Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
  • telefono 0823 319404 0884 565390
  • e_mail: publiservizi@pec.it

.

 Come pagare

Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (…………):

  • mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
  • bollettino CPP 1008857615
  • Pago PA

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Nella Sezione CONTRIBUENTE :

  • Indicare i propri dati anagrafici
  • Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
  • Codice Ente          Codice Catastale del Comune: F631
  • Ravv:                    Barrare in caso di ravvedimento operoso(*)
  • Imm. Variati:        Barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili
  • Acc.:                     Barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
  • Saldo:                   Barrare se il pagamento si riferisce al saldo
  • Numero immobili: Indicare il numero di immobili riferiti al pagamento effettuato

 

Cod. Tributo:           

  • 3912 Abitazione principale e relative pertinenze (ESENTE )
  • 3916 Aree fabbricabili
  • 3918 Altri fabbricati
  • 3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”    (aliquota 0,76%)
  • 3930 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –  COMUNE” (aliquota 0,2%)
  • 3939: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (aliquota 1 per mille)

Rateazione : non compilare

Anno di riferimento: 2022

Importi a debito versati : Indicare l’importo dovuto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Importi a credito compensati : l’importo che eventualmente si utilizza in compensazione.

  • TOTALE G : somma degli importi a debito della sez. IMU e altri tributi locali
  • TOTALE H : somma degli importi a credito compensati
  • SALDO (G-H) : indicare il saldo dovuto.

Deve essere compilato un modulo per ciascun contribuente proprietario . Pertanto nel caso di immobili intestati ad entrambi i coniugi dovranno essere compilati n. 2 modelli F24.

Il modulo deve essere firmato nell’apposita casella e può essere pagato, senza oneri aggiuntivi, presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale.

 (*) Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare un pagamento effettuato in ritardo pagando spontanea mente con le sanzioni agevolate. E gli interessi maturati al tasso legale. La modulistica e le modalità di conteggio sono reperibili sul sito del Comune.

 

PER IL CALCOLO

Utilizzare il seguente link: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F631

 


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