IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – SALDO 2024
Pubblicato il 12 dicembre 2024 • Tributi
Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2024. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2024 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.01.2024 , con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno
Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.
ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA
Tipologia imponibile |
Aliquota |
Abitazioni principali e relative pertinenze |
ZERO |
Abitazioni principali A1-A8 –A9 e relative pertinenze (fattispecie attualmente non presenti nel territorio) |
5 PER MILLE |
detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
€ 200,00 |
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
ZERO |
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato. |
ZERO |
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D |
9,6 PER MILLE |
Aree edificabili |
9,6 PER MILLE |
Altri Immobili |
9,6 PER MILLE |
Immobili cat. D/10 |
0,00 PER MILLE |
Fabbricati rurali strumentali |
1,00 PER MILLE |
Terreni agricoli |
ESENTI PER LEGGE |
SOGGETTI PASSIVI
È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Per il calcolo dei mesi dell’anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell’immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
Ai sensi dell’art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019[1], sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, “… gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione …”.
ABITAZIONE PRINCIPALE
(sentenza della Corte costituzionale del 12.09.2022 depositata il 13.10.2022, n. 209).
Con la sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall’anno 2012, la fattispecie dell’abitazione principale IMU ai fini dell’esenzione dal tributo.
In base a quanto disposto dall’art. 136 della Costituzione e dell’art.30 della Legge 87/1953, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini del riconoscimento dell’esenzione prevista in materia della “vecchia” IMU (regolata dall’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e della “nuova” IMU (disciplinata dall’art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.
Ai fini dell’esenzione, si precisa che l’abitualità della dimora in un determinato luogo si “caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (cd. Elemento oggettivo), e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (cd. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.... “(Cassazione civile, sez. I, 15/02/2021, n. 3841).
Inoltre il controllo della abitualità della dimora è costituito dal riscontro dell’esistenza dei contratti, dagli allacciamenti e consumi relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o acqua, nonché dal riscontro di eventuali posizioni fiscali ai fini della tassa rifiuti (es, riduzioni uso saltuario).
Informazioni
La società Publiservizi srl, concessionaria dell’IMU è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti nei normali orari di apertura al pubblico:
- tutte le mattine da Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- telefono 0823 319404 0884 565390
- e_mail: publiservizi@pec.it
. Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (F631):
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- Pago PA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
Nella Sezione CONTRIBUENTE :
- Indicare i propri dati anagrafici
- Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
- Codice Ente Codice Catastale del Comune: F631
- Ravv: Barrare in caso di ravvedimento operoso(*)
- Imm. Variati: Barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili
- Acc.: Barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
- Saldo: Barrare se il pagamento si riferisce al saldo
- Numero immobili: Indicare il numero di immobili riferiti al pagamento effettuato
Cod. Tributo:
- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze (ESENTE )
- 3916 Aree fabbricabili
- 3918 Altri fabbricati
- 3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” (aliquota 0,76%)
- 3930 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE” (aliquota 0,2%)
- 3939: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (aliquota 1 per mille)
Rateazione : non compilare
Anno di riferimento: 2024
Importi a debito versati : Indicare l’importo dovuto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Importi a credito compensati : l’importo che eventualmente si utilizza in compensazione.
- TOTALE G : somma degli importi a debito della sez. IMU e altri tributi locali
- TOTALE H : somma degli importi a credito compensati
- SALDO (G-H) : indicare il saldo dovuto.
Deve essere compilato un modulo per ciascun contribuente proprietario . Pertanto nel caso di immobili intestati ad entrambi i coniugi dovranno essere compilati n. 2 modelli F24.
Il modulo deve essere firmato nell’apposita casella e può essere pagato, senza oneri aggiuntivi, presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale.
(*) Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare un pagamento effettuato in ritardo pagando spontanea mente con le sanzioni agevolate. E gli interessi maturati al tasso legale. La modulistica e le modalità di conteggio sono reperibili sul sito del Comune.
PER IL CALCOLO
Utilizzare il seguente link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F631